Il Gruppo Autisti

Regolamento e comportamenti durante il servizio

I mezzi di soccorso (veicoli di movimento e di soccorso): si definiscono generalmente da movimento quei veicoli la cui destinazione naturale è il trasporto di persone o cose, la cui dotazione non comprende i sistemi supplementari d'allarme acustico e visivo (sirena o luci lampeggianti blu).

I veicoli destinati al soccorso o ai trasporti urgenti (sangue, Guardia Medica, P.C. etc.) devono necessariamente essere dotati dei sistemi supplementari d'allarme acustico e visivo (sirena o luci lampeggianti blu), è bene ricordare che il nuovo C.d.S. (Codice della Strada) prevede esclusivamente l'uso congiunto della sirena e dei lampeggiatori.

Sui veicoli destinati al soccorso, di solito sono installati dei sistemi supplementari d'illuminazione (fari, luci ad intermittenza), al fine di garantire sia la sicurezza che il normale svolgimento delle operazioni di soccorso di notte.

Si intendono per servizi d'istituto i compiti istituzionali dell'associazione come da STATUTO Riferimenti normativi come da nuovo codice della strada (decreto Legislativo 30/04/1992, n.285 modificato con Decreto Governativo del 10/09/1993) Elaborato con la collaborazione del Capo Squadra dei Vigili del Fuoco Enzo DI PAOLO.

Comportamento nei servizi

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Quando si è in servizio, per forza di cose si sempre al centro dell’attenzione, quindi è indispensabile mantenere la calma ed il controllo dei nervi;
E’ bene ricordare che i soccorritori siamo noi, e quindi se i presenti o le persone da soccorrere si accorgono della nostra ansia o paura, possono verificarsi dei problemi di carattere psicologico che inciderebbero sul nostro operato;

Quando si arriva sul luogo del servizio o si entra nelle case, non si devono mai fare dei commenti su luoghi, fatti o persone;

Ricordando che solo i medici possono fare una diagnosi, non si deve quindi mai parlare con certezza di patologia accertata dell’infortunato (l’individuazione della patologia serve al personale solo per effettuare il primo soccorso);

Quando si tratta un infortunato privo di conoscenza o in coma, anche se pensiamo che non possa sentire, non dobbiamo fare commenti commenti di alcun tipo, perché in realtà gli organi sensori lavorano ugualmente;

Per una sicurezza nostra, ma soprattutto per il fatto che solo i medici possono constatare un decesso, è sempre meglio ospedalizzare un infortunato i cui parametri vitali risultano azzerati o assenti, piuttosto che rischiare di non soccorrere una persona in vita.

Comportamento alla guida

NORME DI COMPORTAMENTO NELLA GUIDA E NEI PARCHEGGI

SERVIZI URGENTI

In prossimità di un incrocio è indispensabile assicurarsi, prima di attraversare, che sia sgombro;

Condurre l'automezzo con la massima prudenza, essendo a volte imprevedibili le manovre degli utenti della strada al sopraggiungere di un veicolo con segnali d'allarme in funzione (più veicoli di soccorso);

In caso di semaforo rosso limitare la velocità in modo che tutti i veicoli in prossimità dell'incrocio diano la precedenza, in caso contrario fermare il mezzo di soccorso;

In prossimità di un semaforo, con segnale rosso di arresto e corsie occupate da altri veicoli, si può invadere la corsia di marcia opposta solo se tale manovra non costituisce pericolo o intralcia i veicoli percorrenti gli altri sensi di marcia;

Percorrendo un rettilineo con carreggiata adibita a doppio senso di marcia, con veicoli percorrenti entrambi i sensi di marcia, si può viaggiare al centro della carreggiata (tra i due sensi di marcia) solo se la carreggiata è sufficientemente larga;

In prossimità di dossi, curve cieche, ed in tutti i punti in cui la visibilità limitata, non si inizia mai una manovra di sorpasso, anche se i veicoli che precedono l'ambulanza favoriscono il sorpasso mediante segnali luminosi (freccia a destra) o manovre di rallentamento;

In fase di doppio sorpasso non ci si deve mai accodare al veicolo che ha già iniziato la manovra di sorpasso, ma si può superarlo (carreggiata permettendo) totalmente a sinistra (sorpasso a tre) in modo da non avere mai la visibilità ostacolata dal veicolo che precede;

In emergenza sulle autostrade a doppia carreggiata, con banchina divisoria tra le carreggiate, si può fare l'inversione ad U (passando da una carreggiata all'altra tramite gli appositi passaggi) solo usando la massima prudenza;

Il grado di urgenza di un servizio deve essere valutato e consigliato da chi assiste il trasportato in funzione delle condizioni dell'infermo.

SERVIZI NON URGENTI

Non inserire MAI alcun tipo di sistema d'allarme;

Rispetto di tutte le norme del C.d.S.;

Ugualmente al seguito di manifestazioni sportive, non inserire i sistemi di allarme.

INCROCIO CON INCIDENTI STRADALI

Se durante l'espletamento di un servizio urgente si incontra un incidente stradale con feriti gravi, si porta a termine il servizio in corso, lasciando un componente dell'equipaggio a prestare soccorso ai feriti, richiedendo l'intervento di altre ambulanze via radio;

Se si incontra un incidente con feriti, al rientro da un servizio o comunque con l'ambulanza vuota, si presta soccorso e si chiama il 118 che darà disposizioni in merito, lasciando un componente dell'equipaggio ad assistere gli altri feriti, chiedendo contemporaneamente l'intervento di altre ambulanze via radio;

Se si incontra un incidente stradale con feriti, e si sta già trasportando un infermo non grave, si presta soccorso fino a quando non giunge la o le ambulanze.

PARCHEGGI

E' bene che il veicolo adibito al soccorso, nell'atto di raccogliere un infortunato sulla strada, qualora quest'ultimo giaccia in mezzo ad un senso di marcia, sia posteggiato prima del ferito proteggendo da eventuali investimenti l'infortunato ed i soccorritori;

Quando si arriva sul luogo dell'intervento è sempre bene effettuare subito le manovre con l'ambulanza, per essere poi pronto a partire immediatamente dopo aver caricato l'infortunato;

In tempo di notte, quando si devono raggiungere posti isolati o comunque ove c'è scarsa illuminazione, è sempre consigliabile accendere per qualche secondo i lampeggiatori per segnalare la propria presenza;

Quanto al punto precedente è consigliabile anche quando, sempre in tempo di notte, si devono chiedere informazioni;

Di notte ed in tutti i casi di scarsa visibilità, quando si arriva sul luogo del servizio, e bisogna fermarsi sulle corsie o se non è possibile portare l'ambulanza del tutto fuori della carreggiata, è sempre bene azionare le luci d'emergenza (intermittenza) nel caso si spenga il motore;

Quando si arriva sul luogo di un incidente stradale, ed i mezzi coinvolti hanno avuto perdite di liquidi o comunque c'è pericolo di incendio o di esplosione è sempre bene fermare l'ambulanza ad una distanza di sicurezza, e dopo aver prestato soccorso ai feriti, si avvicina il mezzo se la zona è stata preventivamente messa in sicurezza per caricare l'infortunato per poi allontanarsi;

Sul luogo dell'intervento bisogna sempre prestare attenzione al parcheggio dell'ambulanza per evitare che al sopraggiungere di altri mezzi di soccorso o di polizia questi siano lasciati in posizione tale da impedire poi il caricamento della barella o rendano difficoltosa la partenza dell'ambulanza.

PARCHEGGIO AMBULANZA SU INCIDENTE STRADALE

PRIMI ARRIVATI
si posiziona il mezzo prima delle macchine sinistrate e possibilmente di 45° rispetto alla carreggiata in modo da creare un cono di protezione il più possibile ampio mostrando la parte posteriore ed il lato sinistro al flusso veicolare, rivolgendo la parte anteriore ed il lato destro (dove si trova il portellone scorrevole dell'ambulanza) verso la zona delle operazioni, tenere tutte le luci accese (luci di posizione, frecce d'emergenza e bulbi).

Dopo aver caricato il paziente, e prima di stabilizzarlo e se non sono giunti altri mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine che si occupano della viabilità, ci si sposta davanti alle macchine incidentate in modo che queste ultime facciano da scudo.

Importante è chiedere l'intervento delle forze dell'ordine appena arrivati sul luogo dell'incidente, in modo che si occupino della viabilità e dell'ordine pubblico.

SE CI SONO ALTRI MEZZI DI SOCCORSO (POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO, VIGILI URBANI) - se tali mezzi e gli addetti hanno già messo in sicurezza il luogo - si posiziona l'ambulanza davanti alle auto incidentate.

Perdita punti patente

INFORMATIVA SU PERDITA TOTALE DEI PUNTI DELLA PATENTE

Come tutti noi ormai sappiamo bene la modifica del Codice della Strada (C.d.S.) ha inserito la patente a punti, dando ad ognuno 20 punti di partenza ed alla violazione di alcuni articoli del C.d.S. corrisponde una diretta decurtazione di punti, decurtazione che è proporzionale alla gravità della violazione stessa.

Tale decurtazione è operativa dopo la comunicazione della violazione all'Anagrafe conducenti, e alla sua concreta attuazione provvederà il Dipartimento Trasporti Terrestri (D.T.T.; ex Motorizzazione Civile).

Alla perdita totale dei 20 punti il D.T.T. di competenza territoriale, notifica il provvedimento all'interessato, intimandogli di effettuare la revisione della patente entro 30 giorni. Se la persona non adempie nei termini a tale obbligo la patente gli sarà sospesa e ritirata la patente.

Se la persona guida senza essersi sottoposto agli esami di revisione della patente rischia una contravvenzione di euro 68,25 e la patente viene immediatamente ritirata.

Se invece si circola con patente ritirata e non ancora riconsegnata rischia una sanzione amministrativa da euro 1626,45 ad euro 6506,85, sanzione che viene decisa dal Prefetto, in più vi è il fermo del veicolo guidato per tre mesi ed il ritiro della carta di circolazione.

Per il Responsabile che è a conoscenza che un suo milite è nelle condizioni di cui sopra, e gli affida un qualsiasi veicolo dell'Ente potrebbe essere sanzionato per incauto affidamento.
Si ricorda che se si presentasse tale eventualità il milite o l'aggregato non può guidare nessun mezzo dell'Ente, ivi comprese le moto del cerotto nei parchi e le autovetture, e non vi sono deroghe di sorta a tale situazione, neanche lo stato di necessità.

Di conseguenza si invitano tutti i Responsabili di Squadra/Sezione ed i Responsabili degli Autisti di Squadra/sezione a comunicare tempestivamente al Gruppo Autisti il verificarsi delle condizioni di cui sopra per dovuta conoscenza e successivamente dovranno comunicare il nuovo possesso da parte del milite della patente di guida e quindi la riabilitazione alla guida dei mezzi dell'Ente.

Con l'occasione si ricorda a tutti i Responsabili di Squadra/Sezione ed ai Responsabili degli Autisti di Squadra/Sezione di comunicare tempestivamente al Gruppo Autisti l'avvenuto rinnovo della patente di guida dei militi autisti.

Caselli autostradali

COMPORTAMENTO AI CASELLI AUTOSTRADALI

SULLA TANGENZIALE DI TORINO è sufficiente arrestarsi qualche metro prima del casello, in modo che il casellante possa annotare il numero di targa e si può poi passare senza dover adempiere ad altre incombenze.

SULLE AUTOSTRADE le ambulanze, dotate di apposito adesivo che attesta l'appartenenza all'A.N.P.A.S., non pagano alcun pedaggio.

E' necessario però munirsi all'ingresso del biglietto e possibilmente del foglio di viaggio, da richiedere ai casellanti.

Giunti a destinazione è sufficiente consegnare il biglietto ed il foglio di viaggio debitamente compilato (es. P.A. CROCE VERDE TORINO - AMBULANZA - nome e cognome dell'autista - stazione di ingresso e di uscita - data e firma dell'autista).

Ove montati sulle ambulanze, e nelle barriere abilitate, vengono utilizzati attualmente i TELEPASS.

Per i rifornimenti carburante devono essere utilizzate le tessere in dotazione per ogni ambulanza presso i distributori IP o AGIP convenzionati, ricordandosi di ritirare lo scontrino e di consegnarlo in sede.

Ove eventualmente si facesse rifornimento carburante in distributori non convenzionati, compilare sempre i giustificativi di spesa del benzinaio, anche questi da consegnare in sede.

Radiocomunicati

RADIOCOMUNICATI E ARTICOLI

Radiocomunicati

Sui mezzi di soccorso generalmente viene installata una radio per le comunicazioni con la sede, inoltre sulle ambulanze che effettuano il servizio urgente in convenzione con il 118, viene installata anche una radio per le comunicazioni con la centrale operativa dello stesso 118 (TANGO 0)

Alfabeto Fonetico internazionale

 
A alfa P papa
B bravo Q quebec
C charlie R romeo
D delta S sierra
E eco T tango
F foxtrot U uniform
G golf V victor
H hotel Z zulu
I india J juliet
L lima Y yankee
M mike K kilo
N november W whisky
O oscar X x-ray

La centrale operativa del 118 utilizza per i servizi urgenti un particolare CODICE DI INTERVENTO, rappresentato di seguito:

Gravità

 
ANDATA RITORNO
BIANCO BIANCO - non urgente
VERDE VERDE - urgente
GIALLO GIALLO - a rischio
ROSSO ROSSO - emergenza

Il codice NERO non compare, ma si usa per indicare un decesso!

Solo un medico può constatare il decesso di una persona.

SE POSSIBILE NON DARE MAI IL CODICE NERO PER RADIO MA SEMPRE VIA CAVO.

Patologia e tipologia luogo di intervento

 
PATOLOGIA LUOGO
1 Traumatica S Strada
2 Cardiocircolatoria P Pubblico esercizio
3 Respiratoria Y Impianto sportivo
4 Neurologica K Casa
5 Psichiatrica L Sul lavoro
6 Neoplastica Q Scuola
7 Intossicazione Z altro
8 Metabolica
9 Gastroenterologica
10 Urologica
11 Oculistica
12 Otorinolaringoiatrica
13 Dermatologica
14 Ostetrico-ginecologica
15 Infettiva
19 Altra patologia
20 Patologia non identificata

Ad esempio, per comunicare un incidente stradale grave, la centrale operativa indicherà un intervento con i codici: G-01-S oppure R-01-S.

NB.: Si ricorda che l'utilizzo o il possesso di apparati radioricetrasmittenti, non dati in dotazione dal proprio Ente d'appartenenza o dalla centrale 118 e con frequenze prestabilite per cui viene pagata una tassa governativa, è illegale, in quanto per poterle utilizzare è necessario possedere un patentino da radioamatore ed il relativo nominativo, rilasciati dall'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.

Il patentino da radioamatore può essere conseguito previo esame presso l'amministrazione suddetta, da qualsiasi cittadino italiano che ne faccia richiesta, successivamente al conseguimento di detto patentino si può richiedere, se avente un'età superiore ad anni 16, il nominativo.

E' possibile, senza dover sostenere alcun esame, richiedere un permesso di solo ascolto.

Si riportano di seguito alcuni articoli del "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI", come approvato dal D.P.R. 29/03/1973, n. 156, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 03/05/1973.

ART. 333 - Autorizzazioni di ascolto

"Con le modalità stabilite nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori".

Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere delegato dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.

ART. 403 - Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti

"Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è punito con l'ammenda da Euro 2,58 a Euro 51,64.

L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto".

ART. 404 - Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni

"Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da Euro 5,16 a Euro 103,29 se il fatto non costituisce reato più grave.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione".

Per completezza di informazione sull'argomento si riportano anche alcuni articoli del "REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI", che è il documento finale della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, tenutasi a Ginevra il 06/12/1979, cui l'Italia ha dato attuazione con il D.P.R. n.740 del 27/07/1981.

ART. 23 - Segreto

Le amministrazioni si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per far vietare e reprimere:

  • l'intercettazione senza autorizzazione, di radio comunicazioni che non siano destinate ad uso generale del pubblico
  • la divulgazione del contenuto od anche soltanto dell'esistenza, la pubblicazione o qualsiasi uso fatto, senza autorizzazione, delle informazioni di qualsiasi specie ottenute intercettando le radiocomunicazioni indicate all'a) di cui sopra.

ART. 24 - Licenze

  1. Nessuna stazione trasmittente puo essere installata o gestita da un privato, e da un'impresa qualsiasi senza una licenza rilasciata, in forma appropriata e secondo le disposizioni del presente Regolamento, dal governo del paese da cui la stazione dipende.OMISSIS
  2. Il titolare di una licenza deve serbare il segreto delle telecomunicazioni, come è previsto dalla presente Convenzione. Inoltre, dalla licenza, deve risultare direttamente o indirettamente che, se la stazione è provvista di un ricevitore, è vietato intercettare corrispondenze di radiocomunicazioni diverse da quelle che la stazione è autorizzata a ricevere e che, nel caso che tali rispondenze fossero involontariamente ricevute, esse non devono essere né riprodotte, né comunicate a terzi, né messe a profitto per uno scopo qualsiasi, e non deve essere rilevata neppure la loro esistenza.OMISSIS

Art. 141-142

ART. 141 - Velocità

(velocità e condotta dei mezzi in sicurezza: controllo, traffico, visibilità, etc.)

  1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
  3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombranti, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
  4. Il conducente deve altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano cenni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovano sulla strada diano segni di spavento.
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
  6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
  7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma o da sella.
  8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65 a Euro 262.
  9. Chiunque viola le disposizioni al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 131 a Euro 524.
  10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 19 a Euro 78.
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 32 a Euro 131.

ART. 142 - Limiti di Velocità

(Limiti, strade, veicoli)

  1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati , con la possibilità di elevare tale limite ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
  2. OMISSIS
  3. OMISSIS
  4. OMISSIS
  5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
  6. Per l'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
  7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi consentiti di velocità di non oltre 10 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 32 a Euro 131.
  8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 131 a Euro 524.
  9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327 a Euro 1311. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi , ai sensi delle norme di cui al capo 1, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
  10. OMISSIS
  11. OMISSIS
  12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi , ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.

 

 

Art. 172-173

ART. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

  1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie :a) M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente: es. Ambulanze );b) M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5t.), ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa minima ammissibile superiore a 3,5t. e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi;c) N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5t.) ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori , classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'art. 72, comma 3, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
  2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di sicurezza e, in caso di inefficienza, a sostituirle con altre, omologate per tipo di veicolo nel quale vanno installate.
  3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza ;a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza ; OMISSIS
  4. OMISSIS
  5. OMISSIS
  6. OMISSIS
  7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei Trasporti
  8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 32 a Euro 131. OMISSIS
  9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola in normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19 a Euro 78.
  10. OMISSIS
  11. OMISSIS

ART. 173 - Uso delle lenti o di determinati apparecchi durante la guida

(Lenti - apparecchi radiotelefonici - cuffie sonore)

  1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
  2. E' vietato al conducente di fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 32 a Euro 131.

Art. 177

ART. 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle ambulanze

(Uso dei dispositivi supplementari d'allarme - esenzione dagli obblighi, divieti e limitazione imposte dal C.d.S. - abuso)

  1. L'uso del dispositivo acustico supplementare d'allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto.I predetti veicoli assimilati devono aver ottenuto il riconoscimento d'idoneità al servizio da parte della Direzione Generale M.C.T.C.Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
  2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti d'istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare d'allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
  3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare d'allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi della progressione di marcia.
  4. Chiunque al di fuori dai casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65 a Euro 262.
  5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 32 a Euro 131.

In merito al citato art. 177 C.d.S. si riporta integralmente il testo della circolare firmata dal responsabile medico organizzativo del servizio Piemonte 118, Dott. Gianluca Ghiselli n.7419/15/MI/pv del 25/03/1999:

"L'art. 177 del Codice della Strada stabilisce le norme comportamentali per i conducenti di autoambulanze"

La giurisprudenza esistente, oltre a richiamare le norme di comune prudenza stabilisce che è dovere del conducente attuare tutto quanto possibile per evitare il sinistro.

L'inevitabilità del sinistro viene comunque valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.

Pertanto, in seguito al ripetersi di incidenti stradali coinvolgenti i mezzi di soccorso e causati spesso da elevata velocità, si stabilisce che sul codice di invio Verde:

  1. l'utilizzo dei sistemi di allarme visivo e sonoro non deve esimere dal rispetto delle norme vigenti del Codice della Strada;
  2. nella missione in Codice di Rientro Verde non venga contemplato l'utilizzo dei sistemi di allarme sonoro;
  3. qualora le condizioni di viabilità rendessero necessario l'utilizzo dei sistemi di allarme sopra citati, il mezzo non deve comunque superare i limiti di velocità e/o commettere infrazioni.

Tutto questo principalmente a tutela degli equipaggi e dei trasportati, ma anche quale tutela assicurativa e legale.

Si ricorda che sui mezzi di soccorso avanzato spetta al medico la scelta del codice di rientro.

Si rammenta inoltre che la guida dei mezzi di soccorso deve essere sempre improntata al buon senso.

Art. 192

ART. 192 - Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti

(Riconoscimento - intimazione dell'ALT - facoltà degli agenti)

  1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
  2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati al comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi della norma in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
  3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
    • procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
    • ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
    • ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
  4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali.Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici e Giustizia.
  5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
  6. Chiunque viola gli obbligHi di cui ai commi 1,2,3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65 a Euro 262.
  7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da Euro 65 Euro 262.